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Legge 4 agosto 1993, n. 271 disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto

Legge 4 agosto 1993, n. 271
(in Gazz. Uff., 4 agosto, n. 181)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n.
169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i
lavoratori del settore dell’amianto, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 aprile 1993,
n. 95.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 5 GIUGNO 1993, N. 169

All’art. 1: al comma 1, le parole: “dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o
utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o
sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse,” sono soppresse;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. All’art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: “per
i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o
sottoposte a procedure fallimentari o fallite,” sono sostituite dalle seguenti:
“per i lavoratori”";

il comma 2 è sostituto dal seguente: “2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l’anno 1994 e in lire 37 miliardi per l’anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993″.

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