Decreto Ministeriale 14 maggio 1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto
Decreto Ministeriale 14 maggio 1996
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
S.Ord. alla G.U. N. 251 Serie Generale Parte Prima del 25.10.96 Supplemento 178 del 25.10.96 – Decreto ministeriale 14 maggio 1996.
IL MINISTRO DELLA SANITA’ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto ed in particolare l’art. 6, comma 3, e l’art. 12, comma 2;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ datato 6 settembre 1994 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto dettante disposizione per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 26 ottobre 1995, attualmente in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale concernente normative e metodologie tecniche relative agli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto;
Visti i documenti tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto di cui all’art. 4 della legge medesima, ai sensi dell’art. 5 comma 1, lettera f), concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto;
Decreta:
Art. 1.
Gli interventi di bonifica dei siti industriali dismessi, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l’amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche, riportate in
allegato 1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2.
L’uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di unita’ prefabbricate contenenti
amianto, devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 2, al presente decreto,
di cui costituiscono parte integrante.
Art. 3.
L’uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di tubazioni e di cassono in cementoamianto
per il trasporto e/o deposito di acqua potabile e non potabile devono essere
attuati in base ai criteri riportati in allegato 3 al presente decreto, di cui costituiscono parte
integrante.
Art.4.
Gli interventi di estrazione e l’uso di pietre verdi, nonche’ gli interventi di bonifica dei
materiali costituiti da pietre verdi contenenti amianto devono essere attuati in base ai criteri
riportati in allegato 4 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art.5.
I laboratori che intendono effettuare rilevamenti ed analisi ai sensi dell’art. 12, comma 2,
della legge n. 257/1992 devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato 5
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrera’ in vigore il giorno della pubblicazione medesima.
Indice
Allegato 1 – Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e
la bonifica di siti industriali dismessi.
Allegato 2 – Criteri per la manutenzione e l’uso di unita’ prefabbricate contenenti amianto
Allegato 3 – Criteri per la manutenzione e l’uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto
destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non
Allegato 4 – Criteri relativi alla classificazione ed all’utilizzo delle “pietre verdi” in funzione
del loro contenuto di amianto
Allegato 5 – Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare
attivita’ analitiche sull’amianto premessa
ALLEGATO 1
Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di
siti industriali dismessi.
Premessa
La presente normativa si applica:
a) alle aree ed agli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla
lavorazione dell’amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali
dismessi);
b) alle altre situazioni in cui l’eventuale inquinamento da amianto e’ determinato
dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla
presenza di depositi di rifiuti.
Ai fini della bonifica le situazioni di queste aree possono risultare molto diverse fra di loro
anche in relazione alla differente tipologia industriale.
In considerazione di cio’ per ogni intervento dovra’ essere presentato alla Azienda U.S.L.
competente per territorio il piano di lavoro di cui all’art. 34 del D.Lg.vo 277/91 con i
seguenti allegati:
- Autorizzazione discarica (copia)
- Autorizzazione trasportatore (copia)
- Nominativi del personale impiegato in cantiere con i rispettivi certificati di idoneita’
medica.
A – Sopralluogo Ricognitivo
Lo scopo del sopralluogo e’ quello di evidenziare le situazioni di presenza residuale di
amianto e di manufatti contenenti amianto.
Dal censimento dovranno emergere i seguenti elementi conoscitivi.
a) – presenza o meno di residui di manufatti (non piu’ commerciabili) e quindi da
considerare come rifiuti da smaltire (indicare le quantita’ in metri cubi e in
tonnellate);
b) – presenza o meno di sfridi delle lavorazioni, valutando la tipologia (rottami,
polveri) dello sfrido – (indicare le quantita’ in metri cubi e in tonnellate);
c) – presenza o meno di residui di polveri contenenti amianto presenti in eventuali
impianti di abbattimento (indicare le quantita’ in chilogrammi).
B – Carotaggio dei terreni per evidenziare eventuali materiali interrati
I sondaggi:
a) – dovranno essere eseguiti prendendo ogni possibile precauzione atta ad evitare
il sollevamento di polveri nel corso della perforazione;
b) – saranno condotti per le profondita’ ritenute necessarie in relazione alla
particolare situazione del sito da investigare e quindi la lunghezza degli stessi
dovra’ essere stabilita caso per caso;
c) – dovranno permettere il prelievo delle carote, ad esempio di 10 cm. di diametro,
che dovranno essere sigillate e opportunamente conservate per il prelievo dei
campioni da analizzare.
C – Analisi dei materiali evidenziati durante le fasi “A” e “B”
I metodi di analisi dei materiali raccolti durante le attivita’ ricognitive di cui ai punti A e B,
sono quelli indicati negli allegati tecnici al D.M. 6/9/94.
D – Le operazioni di bonifica
Le operazioni di bonifica dovranno tener conto di quanto emerso durante le fasi
conoscitive A, B, C; non potranno essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno
essere modulate caso per caso in relazione alle particolari situazioni.
In linea di massima dovranno essere eseguite per fasi la cui effettiva successione nel
piano di lavoro dovra’ tenere conto della specifica situazione:
I FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento;
II FASE: bonifica degli edifici;
III FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione;
IV FASE: bonifica dei terreni.
PRIMA FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento. Seguire le
procedure previste dal DM 6/9/94 – punto 7).
SECONDA FASE: bonifica degli edifici.
La bonifica di questi siti deve permettere di rimuovere le eventuali polveri depositate ed i
materiali contenenti amianto come emerso durante le indagini conoscitive (vedi punti
A/B/C).
I materiali di cui ai punti Aa/Ab/Ac, dovranno essere raccolti e smaltiti secondo procedure
“ad hoc” in funzione della classificazione attribuita alle diverse tipologie di rifiuto.
Verificato che nei capannoni industriali e negli edifici esistenti nell’area non sono
individuabili materiali contenenti amianto (fa eccezione la eventuale copertura in lastre o
ondulati di amianto- cemento), la bonifica si fonda su una preventiva aspirazione delle
polveri depositate con appositi aspiratori muniti di filtri assoluti e su di un lavaggio con
idropulitrice od altra idonea strumentazione.
Il lavaggio sara’ effettuato in modo accurato allo scopo di rimuovere completamente le
polveri depositate.
Al termine di tale operazione i locali saranno lasciati in quiete per sette giorni;
successivamente si procedera’ ad un accurato lavaggio dei pavimenti con acqua.
Tutte le acque risultanti dalle operazioni di pulizia, ad esempio con idropulitrici od altra
idonea strumentazione, verranno convogliate, dopo il passaggio in pozzetti di filtraggio, ad
una vasca di raccolta e decantazione, prima dell’invio al sistema fognario; dovra’ essere
rispettato il valore limite previsto dalla normativa vigente.
Al fine della bonifica la vasca, tutti i pozzetti e le canalizzazioni verranno bonificati ed il
materiale risultante, dopo l’analisi per la caratterizzazione del rifiuto, verra’ inviato in
idonea discarica.
Al termine delle operazioni di lavaggio verra’ effettuato un controllo da parte dei
competenti Organi territoriali di vigilanza prima di procedere ad un ulteriore trattamento di
tutte le superfici con idonei materiali incapsulanti.
Tutti gli addetti all’operazione di bonifica dovranno utilizzare tute ad un pezzo del tipo a
perdere, complete di cappuccio e calzari, nonche’ respiratori con filtro P3 a ventilazione
assistita.
Essi dovranno disporre di spogliatoio con locali separati civile/ lavoro del tipo previsto dal
Decreto Ministeriale del 6/9/94.
- Indicazione delle modalita’ di lavoro:
- Delimitazione dell’area di cantiere con nastro bicolore ed apposizione della
prescritta cartellonistica di legge.
- Intervento di pulizia meccanica di pavimenti e pareti con idonei strumenti atti a
rimuovere amianto minimizzandone la dispersione ambientale.
- Raccolta ed insaccamento delle eventuali melme dei pozzetti per lo smaltimento
finale (da effettuare dopo la terza fase di bonifica).
Il personale operera’ indossando indumenti – tute con cappuccio, guanti e calzari a
perdere – Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto tipo P3.
Il personale operante uscira’ dalla zona di lavoro seguendo il percorso specificato nel
Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 e piu’ precisamente:
a) – spogliatoio sporco: svestizione degli indumenti e collocazione degli stessi in
appositi sacchi;
b) – locale docce – doccia praticata tenendo indossata la maschera;
c) – chiusa d’aria – l’operaio si toglie la maschera;
d) – spogliatoio pulito – deposito maschera e vestizione con gli indumenti personali.
Nel caso siano presenti materiali contenenti amianto utilizzati per la costruzione degli
edifici o materiali coibentati a spruzzo si dovranno attivare procedure piu’ rigorose da
valutare caso per caso nell’ambito del piano di lavoro.
TERZA FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione.
Per quanto riguarda le reti fognarie e le fosse di decantazione la bonifica dovra’ essere
effettuata come segue:
a – nel caso in cui i materiali siano sotto forma di melme (ad esempio dopo la
bonifica degli edifici con idropulitura) si procedera’ ad una rimozione senza la
realizzazione di coperture e sistemi in depressione;
b – nel caso in cui i materiali siano sotto forma pulverulenta dovra’ essere realizzato
il sistema di copertura in depressione cosi’ come previsto per la “Quarta fase:
bonifica dei terreni”.
Nel caso a) il personale dovra’ seguire le procedure previste dal D.M. 6/9/94 punto 7
“Rimozione delle lastre in cemento-amianto”.
Nel caso b) il personale dovra’ seguire quanto indicato per la “Quarta fase bonifica dei
terreni”.
QUARTA FASE: bonifica dei terreni
Sulla base della indagine di carotaggio si effettuera’ la bonifica del suolo nei casi in cui sia
previsto un riutilizzo del sito industriale che renda necessaria una escavazione del suolo
stesso (fondazioni o altro).
Nel caso di riutilizzo del sito con conservazione della situazione superficiale esistente ed in
assenza di particolari situazioni di rischio derivanti dall’assetto idrogeologico del territorio,
gli eventuali rifiuti interrati di amianto risultanti dal carotaggio potranno non essere rimossi
dall’area.
In questo caso dovra’ comunque essere data comunicazione alle Aziende U.S.L.
competenti per territorio chi vincoleranno il riutilizzo del sito stesso per utilizzazioni diverse
da quella conservativa alla rimozione dell’amianto residuale.
La bonifica del suolo si eseguira’ attuando la installazione di due sale tecniche spostabili
realizzate con strutture in carpenteria metallica e rivestite con fogli di polietilene di
adeguato spessore. Le sale saranno mantenute in depressione attraverso gruppi di
aspirazione a filtrazione assoluta.
La prima sala avra’ le dimensioni di metri 20 per 10 e sara’ adibita alla decontaminazione
ed al “condizionamento” dei cassoni di trasporto prima di essere allontanati. Le dimensioni
della seconda sala saranno stabilite in funzione delle dimensioni dei cassoni di trasporto
per consentirne una gestione corretta.
Il personale operera’ indossando indumenti a perdere (tute col cappuccio, guanti e
calzari). Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto tipo P3.
Il personale operante uscira’ dalla zona di lavoro seguendo il dettato del D.M. del 6
settembre 1994.
MONITORAGGI
Durante tutte e quattro le fasi si effettueranno i seguenti monitoraggi:
1 – Il personale impegnato nelle operazioni di bonifica verra’ monitorato secondo
quando disposto dal D.Lg.vo 277/91.
2 – All’esterno dello stabilimento, durante l’intervento di bonifica, dovra’ essere
garantito un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti
il cantiere di bonifica.
I criteri e le modalita’ del monitoraggio sono quelli indicati al punto 5a.11 del DM 6/9/94.
E – Certificazione della restituibilità del sito industriale bonificato
Per certificare la restituibilita’ del sito bonificato, si adotteranno i criteri previsti nei punti 6a)
e 6b) del DM 6/9/94 eventualmente adeguandoli caso per caso alla particolarita’ della
situazione.
ALLEGATO 2
Criteri per la manutenzione e l’uso di unita’
prefabbricate contenenti amianto
Il presente allegato si riferisce alle unita’ prefabbricate, incluse quelle di pronto intervento,
adibite a mense, alloggi singoli e comunitari, scuole, posti di pronto soccorso, piccoli
ospedali, ecc. nelle quali e’ stata riscontrata la presenza di amianto. Tali unita’ vengono
comunemente utilizzate in caso di calamita’ naturale (terremoti, alluvioni, ecc.) ed in
genere in tutte quelle situazioni ambientali poco favorevoli in cui difficilmente si possono
far intervenire mezzi meccanici quali autogru, bulldozer, ecc; esse presentano infatti peso
limitato dei singoli componenti, facilita’ di montaggio e non necessitano di alcuna opera di
fondazione.
A seconda degli anni di fabbricazione sono state impiegate in alcuni modelli lastre in
cemento-amianto principalmente per le pareti e le strutture del tetto; anche i rivestimenti
dei pavimenti possono essere costituiti da materiali contenenti amianto quali mattonelle
viniliche, ecc. L’amianto utilizzato e’ prevalentemente di tipo crisotilo nelle lastre delle
pareti e crocidolite in quelle del tetto; non mancano casi di lastre con presenza di crisotilo
in miscela con amianti di tipo anfibolico. Le lastre di cemento-amianto sono poste in
genere tra un rivestimento esterno e uno interno in lamiera preporcellanata, laminato
plastico, metallico o di altro tipo. Solitamente e’ presente, dietro uno dei rivestimenti, uno
strato di materiale isolante (poliuretano espanso, polistirolo, lana di roccia, ecc.) – Nelle
strutture del tetto le lastre di cemento – amianto possono non presentare un rivestimento
esterno, mentre l’altra parete e’ solitamente rivestita da materiale isolante. Se il
confinamento fra le due lamiere e’ in stato ottimale non si determina rilascio di fibre di
amianto nell’area ambiente. In letteratura non risultano descritti casi di inquinamento
ambientale da fibre di amianto associati ad unita’ prefabbricate.
Con i censimenti da ralizzarsi nel rispetto dei piani regionali si otterranno i dati relativi al
numero, alla tipologia ed alla dislocazione nel territorio di tali unita’ prefabbricate
contenenti amianto, siano esse immagazzinate che in uso.
Durante l’installazione delle lastre componenti delle suddette strutture, ove le stesse non
risultino confinate fra due rivestimenti, andranno prese opportune precauzioni qualora
vengano eseguite operazioni (fori, ritocchi ecc.) che possono dar luogo ad emissione di
fibre di amianto. Tali operazioni andranno comunque eseguite prima dell’istallazione in
ambienti, diversi da quelli di destinazione e da personale qualificato munito di un idoneo
apparecchio di protezione delle vie respiratorie.
Per “idoneo apparecchio di protezione delle vie respiratorie”, trattandosi in ogni caso di
operazioni o lavorazioni occasionali e limitate nel tempo (cioe’ non inserite con carattere di
continuita’ in un ciclo lavorativo) si ritiene appropriata una semimaschera con filtro
antipolvere di classe P3 (alta efficienza), con un fattore di protezione operativo (che tiene
cioe’ conto delle reali condizioni di utilizzo del respiratore sul posto di lavoro) pari a trenta.
L’operatore ha cioe’ la garanzia di poter lavorare in condizioni di sicurezza fintanto che la
concentrazione ambientale dell’inquinante non superi di trenta volte il relativo valore limite
di soglia. Nel caso piu’ restrittivo degli amianti anfibolici, cio’ vuol dire fino alla
concentrazione di 6 fibre/cm3 = 6000 fibre/litro.
Nel caso di interventi saltuari e di breve durata che vengano effettuati sui pannelli delle
pareti per la sostituzione delle parti metalliche di aggancio, si dovra’ limitare al massimo la
manomissione delle lastre di cemento-amianto, ricorrendo ad esempio all’utilizzo di
prodotti deossidanti per ferro.
Qualora fosse assolutamente necessario l’impiego di attrezzature abrasive, queste
dovranno essere munite di idonea aspirazione con relativi filtri assoluti. Tali interventi
andranno comunque effettuati in zone confinate da personale qualificato munito di idonei
respiratori. Tutte le operazioni di manutenzione e preparazione delle lastre destinate al
montaggio in zone di pronto intervento dovranno ovviamente essere effettuate nei
magazzini o depositi di tali prefabbricati, con le dovute attenzioni legate alla presenza di
amianto ed eseguendo le operazioni nel rispetto della normativa vigente (decreto
legislativo 277/91 e legge 257/92. Nel caso di bonifica di lastre deteriorate con prodotti
incapsulanti, o di rimozione delle stesse perche’ in stato di degrado avanzato, valgono
naturalmente tutte le raccomandazioni e disposizioni del DM 6/9/94.
Un apposito foglio di istruzioni, predisposto dagli Enti che hanno in dotazione le suddette
unita’ prefabbricate dovra’ riportare in maniera dettagliata i criteri suindicati per
l’installazione, il controllo e la manutenzione delle stesse. Gli Enti proprietari delle strutture
medesime dovranno predisporre ed applicare sistematicamente un adeguato piano di
controllo e di manutenzione periodica.
Dovranno essere inoltre date indicazioni agli utenti dei prefabbricati per un buon uso dei
locali, raccomandando il divieto di impiego di trapani e attrezzature abrasive, in modo da
evitare tutte quelle operazioni che possano far disperdere amianto nell’ambiente. Tali
indicazioni dovranno essere contenute in maniera dettagliata in un apposito “libretto
d’uso”.
In caso di consegna di prefabbricati con suppellettili sara’ posta cura che nessun arredo
necessiti di forature o di altro intervento sulle pareti.
Nell’installazione dell’impianto elettrico dovra’ essere evitato l’attraversamento (se non gia’
predisposto) delle lastre, o di altro materiale contenente amianto, disponendo canalette
esterne fissate, ad esempio, mediante rivetti che interessino soltanto il rivestimento delle
lastre.
ALLEGATO 3
Criteri per la manutenzione e l’uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al
trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non.
In merito a tale problematica sono state eseguite una serie di valutazioni sia tecniche che
normative, in base alle quali sono stati individuati i seguenti indirizzi comportamentali.
Innanzitutto e’ stata valutata la possibilita’ di utilizzare tubazioni e cassoni in cementoamianto
per il trasporto e/o il deposito di acqua potabile.
In merito a tale aspetto, basandosi sulle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanita’
e’ stato rilevato che:
1. studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso l’acqua potabile, a
concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1×10 6 a 200×10 6 fibre/litro,
provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che dalla cessione da parte di
condotte o cassoni in cemento-amianto, non hanno fornito finora chiare evidenze di
una associazione fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua
potabile contenente fibre di amianto. L’interpretazione dei dati ottenuti dal
complesso di tali ricerche e’ a tutt’oggi un problema dibattuto sul quale non vi e’
unanimita’ di vedute.
2. L’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (O.M.S.) ha pubblicato, nell’anno 1994, il
documento “Direttive di qualita’ per l’acqua potabile” – Volume 1 Raccomandazioni -
nel quale si e’ cosi’ espressa nei confronti del rischio per la salute correlato
all’ingestione di fibre di amianto attraverso l’acqua potabile”…. Non esiste dunque
alcuna prova seria che l’ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non e’
stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle
considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell’acqua
potabile”.
3. L’utilizzazione di acque contaminate potrebbe essere anche causa dell’aumento
della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse. E’ stato riportato infatti (dati di
provenienza USA) che l’uso di acque con elevata contaminazione di amianto
(20×10 6 fibre/litro) puo’ incrementare anche di 5 volte rispetto al livello di fondo, i
livelli di fibre aerodisperse all’interno delle abitazioni servite da tali acque.
4. In ambito nazionale non sono state svolte indagini sistematiche ad ampio raggio
sulla contaminazione da amianto delle acque potabili; tuttavia, i risultati ottenuti nel
corso degli ultimi anni dall’Istituto Superiore di Sanita’ in collaborazione con 7
Regioni, pur evidenziando che il fenomeno della contaminazione da amianto delle
acque potabili esiste anche in Italia, mostrano che esso ha dimensioni assai inferiori
di quelle osservate in vaste aree degli USA e del Canada.
5. Il rilascio di fibre da tubazioni o cassoni in cemento-amianto dipende dalla
solubilizzazione della matrice cementizia, dovuta soprattutto alla sottrazione di ioni
calcio; in tale situazione le fibre possono essere liberate e cedute all’acqua. Il
rilascio di fibre e’ causato percio’ essenzialmente dalla natura dell’acqua condottata
e in particolare dalla sua aggressivita’, che e’ funzione del ph, dell’alcanilita’ totale e
della durezza calcica. Il rilascio di fibre dalle tubature e’ influenzato inoltre da altri
fattori quali la temperatura, l’ossigeno disciolto, il contenuto di solidi sospesi, la
turbolenza e la velocita’ dell’acqua. Nella Circolare del Ministero della Sanita’ n. 42
dell’1/8/86 pubblicata sulla G.U. n. 157 del 9/7/1986 e’ suggerito un indice di
aggressivita’ dell’acqua da usare come riferimento per l’individuazione delle
situazioni in cui potrebbe aversi rilascio di fibre dalle tubazioni in cemento- amianto.
6. Nell’attuale normativa nazionale e comunitaria non sono previste prescrizioni
relative alla sostituzione dei cassoni in cemento- amianto per l’acqua potabile.
Per quanto riguarda eventuali difficolta’ tecniche che potrebbero insorgere nella
sostituzione parziale di tubature in cemento-amianto con tubature in materiali diversi, da
un’indagine condotta presso le Associazioni industriali di settore, risulta che generalmente
non sussistono particolari problemi, essendo disponibili sul mercato adeguati ed efficaci
strumenti tecnici (giunti, raccordi ecc.) privi di amianto. Informazioni possono essere
ottenute presso le Associazioni industriali di settore.
E’ stata altresi’ valutata la possibilita’ di utilizzazione di tubazioni in cemento-amianto negli
interventi di manutenzione – sostituzione di condotte per le acque delle reti idriche e
fognarie.
A riguardo il comma 2 dell’art. 1 della legge 27/3/1992 n. 257 ha vietato (con decorrenza
dal 365 giorno dalla data di entrata in vigore della legge medesima) “l’estrazione,
l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, o di
prodotti contenenti amianto”, facendo peraltro salvi i diversi termini previsti nella tabella
allegata alla legge “per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei
prodotti”.
Dalla formulazione della norma si evince che il divieto non e’ esteso anche all’utilizzazione
dei prodotti di amianto o contenenti amianto.
Oltre al dato testuale, anche l’interpretazione logica porta a concludere che l’impiego dei
prodotti contenenti amianto e’ escluso dall’ambito dei divieti previsti dalla norma citata.
Non avrebbe senso, infatti, la previsione che consente l’ulteriore produzione e
commercializzazione, per un periodo di due anni, di vari prodotti contenenti amianto (fra
cui “tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile
ed industriale”), se non fosse poi lecito impiegare, anche dopo lo scadere del biennio, i
prodotti venduti prima della scadenza del predetto termine.
Si ritiene che l’utilizzazione, da parte dei gestori di opere idrauliche (ad esempio consorzi
irrigui, comuni etc.), di tubature in cemento-amianto negli interventi di manutenzionesostituzione
di condotte per le acque cittadine delle reti idriche e fognanti non possa
ritenersi vietata ai sensi della legge 257/92, purche’ si tratti di tubature regolarmente
acquistate dai soggetti medesimi entro i termini dalla stessa previsti e fatti salvi, in ogni
caso, gli effetti di eventuali successive disposizioni. In tali lavorazioni si ribadisce l’obbligo
del rispetto del Decreto Legislativo 277/91 relativo alla protezione dei lavoratori, nonche’,
per la sostituzione dei materiali gia’ in opera, l’obbligo di seguire i criteri indicati dal punto 7
del D.M. 6/9/94.
Va, peraltro, rilevato che, sotto il profilo dell’opportunita’, l’impiego, anche ai soli fini di
manutenzione, di prodotti contenenti amianto dovrebbe essere, con il passare del tempo,
sempre piu’ limitato, in coerenza con l’intento del legislatore di assicurare una progressiva
eliminazione dei materiali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
Per quanto sopra si richiama la necessita’ di valutare il reale stato di conservazione dei
manufatti in oggetto (degrado del cemento- amianto, danni alla superficie dei cassoni,
danni alle tubazioni, frattura della matrice cementizia, in conseguenza dei quali si potrebbe
avere una cessione di fibre di amianto all’acqua) per decidere sulla opportunita’ della loro
sostituzione. In proposito si richiama l’attenzione delle Competenti Amministrazioni sulla
esigenza di programmare in tempi rapidi la progressiva e sistematica eliminazione delle
tubazioni e dei cassoni di deposito di acque, via via che lo stato di manutenzione degli
stessi e le circostanze legate ai vari interventi da effettuarsi diano l’occasione per tale
dismissione.
Nei casi di sostituzione sia parziale che totale dei manufatti, i criteri di valutazione e di
bonifica da prendere in considerazione sono quelli indicati al punto 2 del Decreto
Ministeriale 6/9/94, adattandoli alle particolari tipologie dei manufatti presi in esame.
ALLEGATO 4
Criteri relativi alla classificazione ed all’utilizzo delle “pietre verdi” in funzione del loro
contenuto di amianto
Classificazione delle cosidette “Pietre verdi” in funzione del loro contenuto di
amianto
LITOTIPO Minerali principali
“serpentiniti”
s.l.
antigorite, crisotilo, olivina, pirosseni orto e clino, anfibolo tremolite, talco, dolomite, granato,
spinelli cromite e magnetite
prasiniti feldspato albite, epidoti, anfiboli, tremolite-actinolite, glaucofane, pirosseni clino e mica bianca
eclogiti pirosseno monoclino, granato, rutilo, anfibolo, glaucofane
anfiboliti orneblenda, plagioclasio, zoisite, clorite, antofillite-gedrite
scisti
actinolitici
actinolite, talco, clorite, epidoto, olivina
scisti
cloritici,
talcosi e
serpentinosi
talco, clorite, dolomite, tremolite, actinolite, serpentino, crisotilo, rutilo, titanite, granato
oficalciti talco, antigorite, crisotilo, tremolite, dolomite, calcite, olivina
La classificazione delle pietre verdi in funzione del loro contenuto di amianto e’ stata
eseguita sulla base delle informazioni di natura petrografica oggi disponibili in letteratura.
La quantita’ esatta di amianto, sia esso amianto di serpentino o amianto di anfibolo non
puo’ essere definita in modo assoluto, ma deve essere valutata caso per caso.
Per una corretta definizione dei controlli da eseguire sulle pietre verdi al fine di un loro
utilizzo come rocce ornamentali o come inerti, si indicano i seguenti criteri generali:
A – VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEL GIACIMENTO E CONTROLLI
DURANTE L’ATTIVITA’ ESTRATTIVA
La procedura prevede un controllo iniziale del contenuto di amianto stimato medio sul
giacimento, effettuato mediante rilevamento petrografico di dettaglio. Il rilevamento dovra’
effettuarsi su un’area tale da coprire tutta l’estensione del giacimento e le zone di rispetto.
La relazione geologica prodotta dovra’ contenere i seguenti elementi: – descrizione
dell’area dal punto di vista geomorfologico, geologico e idrogeologico; – descrizione
dell’area con cartografia dettagliata degli affioramenti; – sezioni geologiche, effettuate in
modo da descrivere il giacimento trasversalmente all’avanzamento del fronte di cava.
L’eventuale presenza di amianto gia’ evidente in superficie dovra’ essere valutata in
termini quantitativi, riportata in cartografia e dovranno essere indicate, se possibile, le
direzioni di immersione dei filoni o degli strati che contengono amianto.
L’attivita’ della cava dovra’ essere tenuta sotto controllo mediante una descrizione
petrografica dei litotipi incontrati durante l’avanzamento del fronte di taglio. Tale
descrizione verra’ effettuata sia con rilevamento sul campo che con l’ausilio di analisi di
tipo mineralogico-petrografico. La frequenza del controllo e’ da stabilirsi in relazione alla
volumetria del materiale estratto e alla velocita’ di avanzamento del fronte di cava.
Contemporaneamente dovranno essere effettuati, da parte degli Organi territoriali di
vigilanza, controlli con prelievo di campioni di particolato aerodisperso ed analisi mediante
microscopia ottica (MOCF) o elettronica a scansione (SEM).
L’eventuale affioramento di filoni ricchi di amianto dovra’ essere prontamente segnalato
prima che il proseguire dell’attivita’ estrattiva provochi un inquinamento ambientale da fibre
di amianto; in questo modo sara’ possibile intervenire con un’azione preventiva, ad
esempio mediante incapsulamento o altri idonei sistemi e quindi modificare
opportunamente la procedura di estrazione.
B – VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEI MATERIALI ESTRATTI
La valutazione del contenuto di amianto nei materiali ottenuti dall’attivita’ estrattiva deve
essere eseguita con metodi che permettano la misura media del contenuto di fibre
“liberabili” dal materiale. Tale valutazione deve tenere conto dei seguenti fattori:
- caratteristiche petrografiche del materiale
- usurabilita’ del materiale in funzione delle condizioni di preparazione d’uso.
La misura deve quindi tendere ad ottenere un indice che determini la sua pericolosita’.
Distinguendo tra materiali in breccia, materiali in lastre e materiali in blocchi, si possono
indicare tre procedure.
B1 – Materiali in breccia
Si fara’ riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come parametri la
percentuale di amianto liberato e la densita’ relativa del materiale solido.
I campioni di breccia verranno prelevati secondo un opportuno criterio statistico,
ordinariamente non inferiore a un campione ogni 1000 mc; nel caso in cui il controllo del
fronte di cava, effettuato in conformita’ a quanto descritto al precedente punto A, evidenzi
l’affioramento di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale in breccia dovra’
avvenire con frequenza di un campione ogni 100 mc.
Quando il controllo del fronte di cava assicurera’ l’assenza degli affioramenti sopradetti, la
frequenza dei test potra’ essere progressivamente ridotta ai limiti ordinari.
Per la determinazione della percentuale in peso di amianto in fibre liberate si suggerisce la
seguente procedura:
1. – pesatura del materiale
2. – prova di sfregamento tramite automacinazione per quattro ore mediante la
macchina di cui alla Fig. 1
3. – lavaggio del materiale, filtrazione del liquido di lavaggio e raccolta della polvere su
filtro
4. – analisi della povere con metodi quantitativi per la valutazione della presenza di
amianto in fibre (IR e SEM) La densita’ relativa sara’ calcolata sul materiale dopo la
macinazione, secondo la relazione: % densita’ relativa = densita’ apparente/
densita’ assoluta L’espressione finale da utilizzare sara’ la seguente: I.r. = %
amianto liberata/ % densita’ relativa Nella classificazione dei materiali naturali si
dovra’ fare riferimento quindi all’indice di rilascio, modificato in modo da utilizzare la
percentuale di amianto rilasciato dal materiale e non la percentuale di amianto
totale. Il materiale verra’ quindi definito non pericoloso quando l’indice di rilascio
sara’ inferiore o uguale a 0,1.
B2 – Materiali in lastre
Si fara’ riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come parametri la
percentuale di amianto liberato e la densita’ relativa del materiale solido. I materiali in
lastre saranno sottoposti ad una prova di sfregamento per la determinazione del peso di
polvere di amianto liberata. Il numero di campioni da saggiare sara’ stabilito in funzione
della superficie di lastre prodotta, ma in misura ordinariamente non inferiore a nr. 1
campione ogni 50 mc. di materiale lavorato; nel caso in cui il controllo del fronte di cava,
effettuato in conformita’ a quanto descritto nel precedente punto A, evidenzi l’affioramento
di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale da sottoporre a lavorazione,
dovra’ avvenire con frequenza non inferiore a nr. 1 campione ogni 10 mc di materiale
lavorato. Quando il controllo del fronte di cava assicurera’ l’assenza degli affioramenti
sopradetti, la frequenza dei test potra’ essere progressivamente ridotta ai limiti ordinari. I
campioni saranno presi da lastre non immediatamente superficiali, ma almeno a 5 cm
dalla superficie del blocco. Le dimensioni dei campioni da analizzare sono indicate nella
Fig. 2.
La prova di sfregamento va effettuata mediante una macchina rotazionale/abrasiva,
secondo lo schema di apparato in Fig. 2. La polvere ottenuta verra’ raccolta mediante
lavaggio e filtrazione su un setto poroso da 0,45 (micro)m. L’analisi della presenza e della
quantita’ di amianto verra’ eseguita mediante diffrattometria a raggi X secondo quanto
indicato nel D.M. 6/9/94.
Il materiale verra’ quindi considerato non pericoloso quando l’indice di rilascio sara’
inferiore o eguale a 0,1.
Gli Organi territoriali di vigilanza dovranno altresi’ effettuare periodicamente prelievi di
polveri dall’ambiente di lavoro per verificare eventuale rilascio di fibre di amianto durante le
attivita’ di taglio.
B3 – Materiali in blocchi destinati a costituire barriere costiere o massicciate
Per questo tipo di materiali le prove riguardano una valutazione mineralogica della
superficie visibile. L’osservazione dovra’ accertare l’assenza di fibre superficiali sui blocchi,
eventualmente anche con il prelievo e l’analisi con idonea strumentazione di campioni
superficiali. Si valutera’ quindi la distribuzione superficiale dell’amianto, quantificando in
modo orientativo la quantita’ di amianto rispetto alla superficie del blocco.
La valutazione orientativa della superficie del blocco si puo’ eseguire assimilando il blocco
ad un cubo con lato pari alla radice cubica del volume: V (m3) = peso (t)/densita’ (t/m3)
Superficie totale (orientativa) = 6 (3 V )2
I blocchi che risulteranno contaminati superficialmente da amianto, in misura inferiore allo
0,1% della superficie totale stimata verranno considerati non pericolosi.
ALLEGATO 5
Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attivita’ analitiche
sull’amianto premessa
Il Decreto Ministeriale 6/9/94, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 156 della Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 10/12/94, indica negli allegati 1, 2 e 3 le procedure di analisi qualitative
e quanti- tative dell’amianto.
La presente normativa definisce, pertanto, i requisiti necessari per le attivita’ di
campionamento ed analisi dell’amianto indicate dal Decreto succitato.
1. REQUISITI MINIMI PER LE ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO
Il personale addetto al campionamento deve essere in possesso di diploma di scuola
media superiore, di documentata esperienza nel settore specifico e deve operare sotto la
direzione di un laureato in discipline tecnico-scientifiche con specifica e comprovata
esperienza nel settore.
2. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LE ANALISI DELLA POLVERE DI
AMIANTO NELL’ARIA IN MICROSCOPIA OTTICA IN CONTRASTO DI FASE
Il laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione dell’amianto nell’aria in
microscopia ottica deve essere dotato di microscopio ottico a contrasto di fase (MOCF)
con le caratteristiche indicate nell’allegato 5 del Decreto Legislativo n. 277 del 15/8/91 e
dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni.
Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnicoscientifiche
ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi
con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di microscopia.
3. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LE ANALISI DELLA POLVERE DI
AMIANTO NELL’ARIA IN MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE
Il laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione della polvere di amianto
nell’aria deve essere dotato di un microscopio elettronico a scansione (SEM), equipaggiato
con sistemi per la microanalisi a raggi X mediante spettrometria a dispersione di energia,
nonche’ dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni.
Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnicoscientifiche
ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi
con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di microscopia.
4. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA
DELL’AMIANTO IN CAMPIONI DI MASSA
Il laboratorio di analisi che intende effettuare analisi per la determinazione dell’amianto nei
materiali in massa, deve essere dotato di un diffrattometro a raggi X (DRX) e/o di uno
spettrofotometro IR, nonche’ dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei
campioni.
Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnicoscientifiche
ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi
con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di diffrattometria e di spettroscopia
ad infrarosso.
5. CONTROLLI DI QUALITA’ PER I LABORATORI PER LE ANALISI DI AMIANTO
NELL’ARIA E/O IN CAMPIONI MASSIVI
Tutti i laboratori, sia pubblici che privati, che rispondono ai requisiti di cui ai punti
precedenti, devono partecipare e soddisfare ad un apposito programma di controllo di
qualita’, predisposto congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanita’, dall’Istituto Superiore
per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, dal Centro Nazionale delle Ricerche – Istituto
Trattamento Minerali – e dal Coordinamento Tecnico Interregionale.
a) Organizzazione dei programmi di controllo di qualita’ sui laboratori che effettuano
attivita’ analitiche sull’amianto
I programmi di controllo di qualita’ sono previsti allo scopo di verificare l’idoneita’ dei
laboratori che intendono effettuare attivita’ analitiche sull’amianto.
Sono previsti quattro diversi programmi di controllo di qualita’ coordinati dagli Istituti
Centrali (Istituto Superiore di Sanita’, Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro,
Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dal Coordinamento tecnico Interregionale.
Tali programmi si svolgeranno con periodicita’ che sara’ definita mediante apposita
circolare del Ministero della sanita’.
I programmi sono relativi alle seguenti metodologie analitiche:
- microscopia ottica di contrasto di fase (MOCF);
- diffrattometria a raggi X (DXR);
- microscopia elettronica a scansione (SEM);
- spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR).
Tutti i programmi si articoleranno nelle seguenti fasi:
- iscrizione al programma dei laboratori partecipanti;
- preparazione e scelta dei campioni;
- distribuzione di campioni da parte di un laboratorio coordinatore;
- analisi dei campioni da parte dei laboratori partecipanti;
- raccolta dei risultati ottenuti dai laboratori partecipanti da parte del laboratorio
coordinatore;
- elaborazione dei risultati secondo adeguati criteri statistici;
- valutazione delle prestazioni dei laboratori partecipanti, comprese eventuali visite
in loco, da parte degli Istituti Centrali e del Coordinamento Tecnico Interregionale
che ne informeranno il Ministero della sanita’, Dipartimento della Prevenzione e dei
Farmaci.
Saranno altresi’ messi a punto criteri relativi alla sicurezza, la gestione dei campioni e la
gestione dei rifiuti a cui i laboratori pubblici e privati, che effettuano attivita’ analitiche
sull’amianto, dovranno adeguarsi nell’arco del biennio 1996/97 in quanto, al termine di tale
periodo, il rispetto di tali criteri sara’ considerato congiuntamente alla qualita’ delle misure
analitiche per la valutazione delle prestazioni del laboratorio stesso.
b) Laboratori coordinatori dei programmi di controllo di qualita’:
Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF):
Laboratorio Polveri e Fibre
Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
Via Fontana Candita, 1 – 00040 Monte Porzio – Roma.
Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF):
Laboratorio di Igiene Ambientale
Istituto Superiore di Sanita’
Viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma.
Diffrattometria a raggi X (XDR):
Laboratorio di Igiene Ambientale
Istituto Superiore di Sanita’
Viale Regina Elena, 299 – 00161 – Roma.
Diffrattometria a raggi X (XDR):
Istituto Trattamento Minerali
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Via Bolognola, 7 – 00138 Roma
Microscopia elettronica a scansione (SEM):
Laboratorio di Ultrastrutture
Istituto Superiore di Sanita’
Viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma.
Spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR):
C.N.R. Istituto Trattamento Minerali
Via Bolognola, 7 – 00138 Roma.
L’organizzazione dettagliata dei programmi di controllo di qualita’, per le diverse
metodologie analitiche, verra’ definita attraverso la preparazione di specifici criteri
applicativi, nei relativi regolamenti emanati per mezzo di circolare del Ministero della
sanita’.










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