Articoli nella categoria Riutilizzo come sottoprodotti di terre e rocce da scavo
Riutilizzo come sottoprodotti di terre e rocce da scavo, Terre e rocce da scavo »
Il Ministero dell`ambiente ha predisposto il decreto relativo alla gestione, come sottoprodotto, delle terre e rocce da scavo derivanti dalle attivita` edilizie che prima di divenire operativo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dovra` essere sottoposto alla vaglio del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.
Bozza 15 novembre 2011 inviata al Consiglio di Stato.
Riutilizzo come sottoprodotti di terre e rocce da scavo, Terre e rocce da scavo »
La normativa attuale a riguardo delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i..
Si definisce terra e roccia da scavo il suolo proveniente da attività di scavo privo di sostanze pericolose contaminanti e/o materiale ultroneo (materiale plastico, macerie, cls, metalli, …).
Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).
Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato …
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Il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo ha, recentemente, firmato il regolamento che recepisce i più recenti indirizzi comunitari e nazionali in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
Il nuovo regolamento è finalizzato al rispetto della gerarchia dei rifiuti e, in particolare, alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla riduzione del consumo ed utilizzo di risorse naturali, alla riduzione di impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
Le nuove norme definiscono le condizioni per cui determinati materiali da scavo, prodotti nell’ambito dei lavori di scavo per la realizzazione dei lavori di …
Circolari e DM, Riutilizzo come sottoprodotti di terre e rocce da scavo, Terre e rocce da scavo »
Circolare 08 settembre 2010, n. 7617
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.
Premesse
Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008, come nella successiva
Circolare esplicativa, si prescrive che sia le prove sui materiali da costruzione che le prove geotecniche
devono essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all’art. 59 del DPR n.
380/2001.
Il DPR n. 380 del 6 giugno 2001 – Testo Unico delle disposizioni …
Circolari e DM, Riutilizzo come sottoprodotti di terre e rocce da scavo, Terre e rocce da scavo »
Circolare 08 settembre 2010, n. 7619 / STC
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001
Premesse
Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008, e successive Circolari
esplicative, si prescrive che le indagini e le prove geotecniche devono essere effettuate e certificate da
uno dei laboratori di prova di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.
Le stesse Norme Tecniche sulle Costruzioni attribuiscono alle indagini geognostiche, alla qualità …
Riutilizzo come sottoprodotti di terre e rocce da scavo, Terre e rocce da scavo »
Il produttore delle terre e rocce da scavo , una volta valutata positivamente la possibilità di utilizzare i materiali di scavo come sottoprodotti, deve redigere un progetto per il loro utilizzo, da cui risulti il rispetto di tutti i requisiti indicati dall’art. 186 del D.Lgs 152/06
Il Progetto comprende:
Una relazione tecnica a firma di un tecnico competente.
Un progetto edilizio o urbanistico in relazione al quale vengono effettuati gli scavi.
Indicazioni in merito all’ubicazione del sito, volumi e aree del sito di scavo.
Descrizione delle modalità di caratterizzazione e campionamento dell’area di scavo, dell’ …
Riutilizzo come sottoprodotti di terre e rocce da scavo, Terre e rocce da scavo »
Le terre e rocce da scavo sono costituite da materiale che si origina dallo scavo di terreni vergini, dove sono assenti rifiuti (ad es. rifiuti da costruzione e da demolizione, scorie ecc. ) o materiali di origine antropica.
Possono essere gestite come: Rifiuto (art. 183 comma 1 lett. a) Sottoprodotto (art.186 )
Le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possono essere svincolate dalle disposizioni in materia di rifiuti e utilizzate con due possibili destinazioni
1) Nei cicli industriali in sostituzione dei materiali di cava purchè siano rispettate le condizioni fissate dall’art. …
Riutilizzo come sottoprodotti di terre e rocce da scavo, Terre e rocce da scavo »
Per terre e rocce da scavo s’intendono esclusivamente i materiali di scavo naturali e non i materiali d’origine antropica quali detriti da demolizione, residui di scarifica stradale, calcestruzzi ecc..
Sulla base di nuove disposizioni normative, tale tipologia di materiale può non essere considerato un rifiuto, ma bensì un “sottoprodotto” riutilizzabile per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati solamente se rispetta specifiche condizioni e caratteristiche sottoelencate:
siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia …








